Transizione 5.0 e CER: cumulabilità tra credito d’imposta e fondo perduto al 40%

Il Piano di Transizione 5.0 rappresenta una delle leve più importanti per accompagnare le imprese italiane nella doppia transizione, energetica e digitale. Sono numerose le agevolazioni previste, ma tra tutte il credito d’imposta spicca in modo particolare, essendo legato agli investimenti in innovazione e risparmio energetico. Uno dei dubbi più frequenti in merito è la compatibilità del credito d’imposta con le comunità energetiche: esiste la possibilità di cumulare questo beneficio con gli incentivi destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in particolare con il contributo a fondo perduto fino al 40% introdotto dal decreto CACER? In questo articolo, che si basa sulla pagina del sito di equa energia (trovate comodamente il link in fondo), risponderemo a questo importante quesito.

Quando è possibile il cumulo?
Le FAQ ufficiali pubblicate da MIMIT e GSE (10 aprile 2025) chiariscono che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee a condizione che:
non si superi mai il 100% dei costi sostenuti dall’impresa;
le agevolazioni non vadano a coprire le stesse quote di spesa.
Se un’impresa ottiene già il 40% di contributo a fondo perduto, il credito d’imposta Transizione 5.0 si applica sul residuo 60% dell’investimento.
È fondamentale ricordare che il decreto CACER prevede che, se la somma degli incentivi supera il 40% del valore dell’investimento, la tariffa premio riconosciuta alle CER venga ridotta proporzionalmente. Questo significa che, anche quando il cumulo è formalmente possibile, è necessario calcolare con precisione l’impatto economico complessivo per evitare di compromettere la redditività del progetto.
Cosa devono fare le imprese?
Per sfruttare al meglio le opportunità offerte da Transizione 5.0 e dalle CER, le aziende devono verificare che i benefici cumulati non eccedano il 100% dei costi, accertarsi che gli incentivi non coprano le stesse spese,
rispettare i requisiti tecnici e procedurali previsti dai decreti (ubicazione, connessione alla rete, potenza, titolarità) e tenere in considerazione il limite del 40% imposto dalla tariffa premio CER (massimo 1500 euro a kilowatt).

Concludiamo asserendo che il cumulo è possibile, ma solo entro limiti precisi. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a una pianificazione integrata e al supporto di esperti del settore, in grado di ottimizzare l’investimento e massimizzare i benefici fiscali.
Infine, è importante tenere a mente che per poter accedere a queste agevolazioni, le domande del contributo del 40% devono essere consegnati entro il 30 novembre 2025, salvo eventuali proroghe future non ancora confermate.

Link utili: https://equaenergia.it/transizione-5-0-e-cer-quando-e-possibile-cumulare-il-credito-dimposta-con-il-40-di-fondo-perduto/

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Luigi Melzani